Bottos 1848

IL DECRETO SULL’IMPIEGO DEGLI AGROFARMACI SARA’ IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2018

Con l’entrata in vigore dal 1 Maggio 2018 del decreto n° 33 del 22 Gennaio 2018,inerente il Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori NON PROFESSIONALI (hobbisti), ci permettiamo di evidenziare le parti a nostro avviso più significative, con alcune brevi note esplicative da noi aggiunte in GRASSETTO.

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 gennaio 2018 , n. 33

Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.

Visto, in particolare, l’articolo 31, comma 4, del suddetto regolamento che conferisce agli Stati membri la facoltà di includere nell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari alcuni requisiti relativi all’immissione in commercio e all’impiego, tra i quali l’indicazione della categoria degli utilizzatori, ad esempio “professionali” e “non professionali”
I vari Ministeri, quindi, differenziano gli utilizzatori in base al loro grado di preparazione e modalità d’uso dei prodotti fitosanitari.

Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che affida al Ministero della salute, d’intesa col Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e col Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il compito di adottare “specifiche disposizioni per l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali”, nonché. il
comma 5 a tenore del quale, decorsi due anni dall’adozione delle disposizioni interministeriali in tema è “vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”.

Esiste quindi un periodo transitorio di durata massima di 24 mesi (salvo eccezioni), durante il quale occorrerà adeguarsi alle indicazioni del Decreto.

Visto, altresì, il combinato disposto dell’articolo 9, commi 1 e 2, e dell’articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 150 del 2012 da cui risulta l’obbligo della “abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” per gli utilizzatori professionali che acquistano prodotti fitosanitari e coadiuvanti ai fini dell’impiego diretto e per chiunque acquisti e utilizzi prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e coadiuvanti, con decorrenza dal 26 novembre 2015.
Si rimarca la differenza tra utilizzatore professionale e non e tra prodotto professionale e non.

Visto, in particolare, il capoverso A.1.2, paragrafo 2, del citato Piano di azione nazionale, che esonera i rivenditori di prodotti destinati ad utilizzatori non professionali dall’obbligo dell’abilitazione alla vendita di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012.
Chi vende prodotti “non professionali” non necessità di autorizzazione alla vendita.

Ritenuto, pertanto, di prevedere norme transitorie al fine di assicurare, in detto periodo di tempo, la disponibilità di prodotti immessi sul mercato per il trattamento delle piante coltivate a livello non professionale, fermo restando l’obiettivo di tutela della salute umana e di salvaguardia dell’ambiente.
Presenza di norme transitorie per la vendita e l’acquisto di prodotti non professionali.

1. Il presente decreto definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. I requisiti riguardano la classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, la formulazione, il confezionamento e l’imballaggio, specifiche avvertenze e precauzioni d’uso da inserire nell’imballaggio, in etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna il prodotto. Le misure volte garantire un utilizzo sicuro dei prodotti prendono in considerazione le valutazioni del rischio per quanto concerne l’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.
2. Il presente decreto definisce, altresì, i requisiti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.

Oggetti e scopi del Decreto.

1. Ai fini del presente decreto si intende per: utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa; prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali: il prodotto, autorizzato a norma del regolamento
(CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al presente decreto, che può essere acquistato ed utilizzato anche da persona priva della abilitazione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012.
2. I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in:
PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

Definizione di UTILIZZATORE NON PROFESSIONALE

2. I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali recano in etichetta la dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”.
3. Ai fini di una immediata collocazione nella sottocategoria di appartenenza, PFnPE o PFnPO, e in ragione dei diversi requisiti richiesti, la sigla PFnPE oppure PFnPO è inserita in etichetta dopo la denominazione commerciale. I prodotti autorizzati per l’impiego sia su piante edibili che su piante ornamentali ricadono nella categoria PFnPE.

Misure e requisiti specifici.

2. Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, nel locale adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell’informazione all’utilizzatore non professionale.
3. Detta cartellonistica contiene le informazioni generali che il rivenditore è tenuto a fornire all’atto della vendita, ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2012, articolo 10, comma 3, sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all’esposizione ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
4. Il rivenditore può fornire, altresì, all’acquirente indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell’estensione dell’area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno.
5. Nel caso in cui l’autorizzazione di un PFnPE o di un PFnPO sia stata oggetto di modifica, di revoca o altro provvedimento che abbia previsto la possibilità di impiego per un periodo limitato, il rivenditore é tenuto a fornire all’acquirente le informazioni pertinenti e, ove disposto, copia della nuova etichetta o foglio illustrativo.

Misure per il commercio e la vendita.

1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati per il trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico sono provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale, nella categoria dei PFnPO, per 24 mesi dalla suddetta data. L’etichetta è modificata con l’inserimento della dicitura
“Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al (termine definito secondo il criterio sopra riportato)” e l’aggiunta dopo il nome commerciale della sigla PFnPO.
2. Se i prodotti di cui al precedente comma risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale data è inserita in etichetta, nella prevista dicitura.
3. Il termine di cui al comma 1 si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego.
4. I prodotti di cui al presente articolo si intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali come definiti all’articolo 2 del presente decreto, anche per quanto concerne la vendita e l’acquisto.

Misure transitorie concernenti i PFnPO.

1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati in formulazione, confezionamento o taglia adeguati per l’utilizzo in ambito non professionale e che non ricadono nelle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, articolo 25, comma 1, sono provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale, nella categoria dei PFnPE:
a) per 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi;
b) per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se pronti all’uso, oppure se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato non superiore a 500 (cinquecento) millilitri o grammi.
L’etichetta è modificata con l’inserimento della dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al (termine definito secondo i criteri indicati alla lettera a) o alla lettera b) del presente comma)” e l’aggiunta della sigla PFnPE dopo il nome commerciale.
2. Se i prodotti di cui al comma 1 risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) del suddetto comma, tale data è inserita in etichetta, nella prevista dicitura.
3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b), si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego.
4. I prodotti di cui al presente articolo si intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali come definiti all’articolo 2 del presente decreto, anche per quanto concerne la vendita e l’acquisto.

Misure transitorie concernenti i PFnPE.

Per i PFnPE la taglia massima autorizzabile non deve superare il quantitativo necessario per il trattamento di una superficie massima di:
500 m 2 per orto, frutteto;
5000 m 2 per vigneto, uliveto, cereali.
Per i PFnPO sono previste le seguenti limitazioni della taglia:
per i prodotti pronti all’uso sono ammesse taglie inferiori o uguali a 1000 ml – 200 g;
per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua sono ammesse taglie che consentano la preparazione al massimo di 3 litri di soluzione;
per i prodotti confezionati in sacchetti idrosolubili o altro confezionamento monodose di prodotto da utilizzare dopo aggiunta di acqua, la quantità di prodotto per sacchetto/dose dovrà consentire la preparazione al massimo di 1 litro di soluzione; ciascuna confezione potrà contenere al massimo 15 sacchetti/dosi.

Taglie massime autorizzabili per i prodotti PFnPE

 


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